Legittimazione del condomino e partecipazione all’assemblea

15 Febbraio 2023

Legittimazione del condomino e partecipazione all’assemblea

Tra le tematiche che pongono più dubbi e problemi ad amministratori e condomini vi è senza dubbio la legittimazione del condomino in conflitto di interessi alla partecipazione all’assemblea.

Si tratta di un dubbio che spesso emerge anche in relazione a quei casi in cui il conflitto di interessi è più evidente e palese come nel caso di una controversia promossa dal condomino contro il condominio.

Sono in molti ad avere il dubbio sulla necessità di inviare la convocazione anche al condomino impugnante e, conseguentemente, su quelli che sono i quorum costitutivo e deliberativo.

Ad intervenire su questo tema, ed a ribadire l’ovvio, ci ha pensato nei giorni scorsi la Suprema Corte di Cassazione che, nell’Ordinanza 3192/2023 del 2 Febbraio scorso ha sancito che il condomino che ha impugnato non ha alcun diritto a partecipare all’assemblea che deve decidere sulla causa e, quindi, non può neppure far valere l’eventuale sua omessa convocazione all’assemblea per mettere in discussione la decisione assunta dagli altri condomini. Gli ermellini hanno sancito il seguente principio di diritto:

In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione.

Va per altro precisato che, per la Cassazione, il caso non va ricondotto alla disciplina del conflitto di interessi (come, invece, nel caso concreto aveva fatto la Corte d’Appello di Genova) proprio per il fatto che ci si trova in un contesto in cui, di fatto, la compagine condominiale si divide in due gruppi distinti.

La Corte, a questo riguardo, ricorda pure come sia impossibile nell’oggetto la delibera che dovesse porre a carico del ricorrente l’obbligo di contribuire pro quota alle spese sostenute dal condominio per il difensore, o il consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi con tutta evidenza di spese per prestazioni rese a tutela ci un interesse opposto alle specifiche ragioni del singolo condomino.

 

Articolo a cura di Francesco Ristori Monaco.


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