LEGGE DI STABILITA’2023 – LE PRINCIPALI MISURE CHE INTERESSANO IL CONDOMINIO

4 Gennaio 2023

LEGGE DI STABILITA’2023 – LE PRINCIPALI MISURE CHE INTERESSANO IL CONDOMINIO

Come tutti gli anni, all’inizio dell’anno occorre fare i conti con le novità introdotte dalla cosiddetta Legge di Stabilità, conosciuta anche come legge finanziaria o di bilancio. L’approfondimento ed i timori o le speranze per ciò che è destinato a cambiare, come sempre, fa seguito alle polemiche che si sono sviluppate a fine anno intorno al poco tempo che il Parlamento ha avuto per la discussione (polemiche quest’anno un po’ mitigate dall’inedita circostanza data dalle elezioni autunnali che hanno dato inevitabilmente anche poco tempo all’esecutivo per predisporre la legge di stabilità).

Nella legge di stabilità, come è ovvio, nel primo articolo composto da 903 commi, vi sono diverse norme che incidono sul mondo dei condomini, sia andando ad interessare le professionalità attive nell’universo condominiale, sia andando ad interessare più direttamente i condomini, e tal volta andando a coinvolgere l’intero mondo del condominio.  Sarebbe lungo dilungarsi su molte norme e le relative implicazioni, quindi risulta necessario limitarsi alle principali.

Per quanto attiene il lato professionale dell’attività  può senza dubbio essere interessante da porre in evidenza l’aumento del tetto di ricavi e compensi entro cui si può beneficiare del regime forfettario al 15% che per le partite IVA passa da 65mila a 85mila tenendo presente che il regime fiscale forfettario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano i 100mila euro, con obbligo di corrispondere l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento di tale limite.

Se l’aumento del limite per beneficiare del regime forfettario, per quanto inferiore all’atteso ed all’auspicato, è sicuramente una notizia positiva per i professionisti, l’automatismo che porta a dover pagare l’IVA al superamento dei centomila euro non è sicuramente una buona notizia per i condomini chiamati a valutare delle proposte di professionisti. Capita spesso che amministratori ed altri professionisti in regime forfettario precisino nel proprio preventivo l’esenzione IVA per invogliare ad accogliere la proposta; ma da quest’anno questo non sarà più possibile, o per lo meno non sarà più consigliabile, in quanto taluno tra i clienti potrebbe trovarsi alla fine ad essere il “fortunato” che fa superare il tetto dei 100mila euro di ricavi ed essere conseguentemente il primo tenuto a corrispondere l’IVA sulle prestazioni di quel professionista.

Su una zona di confine tra la realtà professionale, nello specifico dell’amministratore, e realtà del condomino si colloca l’aumento del limite del contante che, con una soluzione di compromesso tra le varie posizioni in campo, passa da 1000 a 5000€. Alla comodità per i condomini che possono pagare in contante anche somme particolarmente ingenti, magari legate a lavori straordinari, fa da contraltare la maggiore responsabilità (insieme al maggior rischio) per il professionista che si trova a dover portare dallo studio verso la banca una somma assai più elevata. Su questo punto non si può che auspicare un intervento legislativo, atteso da tempo, che imponga per i pagamenti in condominio non di “far transitare” le somme sul conto ma di avere la tracciabilità piena.

Non inattesa è giunta la conferma della decisione di ridurre il Superbonus facendo scendere l’aliquota dal 110 al 90% per i lavori nel corso del 2023, con paletti che non hanno mancato di fare discutere per chi avesse voluto cercare di salvare il Superbonus 110 nell’ultimo scampolo di 2022 (limiti su cui non vale la pena di soffermarsi in questa sede proprio perché, comunque, ormai appartenenti al passato). Su questo fronte ci sarà senz’altro la curiosità, nel corso dell’anno, di vedere se permarrà l’interesse degli italiani nei confronti della misura Superbonus tenendo conto che anche il 90%, ed anche tenendo conto delle spese non detraibili, può comunque costituire un incentivo di un certo rilievo, ma non dimenticando neppure i balletti di norme cui sul 110% si è assistito fino a tutto il 2022 che ha reso il quadro profondamente incerto ed ha portato non pochi timori con riguardo proprio alla certezza e stabilità del diritto.

Sul fronte dei bonus non va dimenticata la proroga del bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche del 75% fino al 2025. Significativo anche l’aumento del bonus mobili che arriva a 8000 euro.

Guardando a ciò che riguarda tutti ma in particolar modo i condomini, particolare attenzione va dedicata alle misure contenute in legge di stabilità per quanto attiene alle spese dell’energia. Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA a norma del comma 11 della Legge di Stabilità è chiamata a provvedere ad annullare per il primo trimestre di quest’anno le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16.5 kW.  Mentre al fine di ridurre il peso delle bollette del gas la legge di bilancio ha stabilito che nel primo trimestre l’ARERA debba fissare una componente negativa degli oneri generali di sistema per il gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5mila metri cubi annui fino alla concorrenza dell’importo di 3.043 milioni di euro mantenendo l’azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro.

Sempre sul fronte del contenimento dei costi nel settore dell’energia deve essere rimarcato come la legge di bilancio sia intervenuta anche sui servizi di teleriscaldamento stabilendo che in quest’ambito quanto viene contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 sono assoggettate all’importo sul valore aggiunto con aliquota del 5% precisando che qualora le forniture siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente a quei mesi.

 

 


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