I DUBBI E LE CONTRADDIZIONI IN MATERIA DI COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE

7 Dicembre 2022

I DUBBI E LE CONTRADDIZIONI IN MATERIA DI COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE

Il compenso dell'amministratore è un tema molto più complesso e delicato di quello che possa sembrare. Limitandosi ad analizzare gli aspetti giuridici della questione, non mancano, come in buona parte delle normative italiane in tema di condominio, le contraddizioni reali o apparenti.

L'esistenza stessa del compenso dell'amministratore è al centro di un conflitto di norme in generale misconosciuto e sottovalutato. Mentre l'art. 1135 del codice, parlando delle competenze dell'assemblea, indica il compenso dell'amministratore come eventuale, l'art. 1129 dello stesso codice affrontando il tema della nomina indica che il compenso debba essere indicato dall'amministratore al momento dell'accettazione dell'incarico dando per scontato che il compenso per l'amministratore debba esistere.

È da notare come il tema del compenso dell'amministratore sia indissolubilmente legato a quello dell'accettazione dell'incarico.

Come si è accennato, l'art. 1129 del codice civile impone all'amministratore di specificare analiticamente, all'atto dell'accettazione dell'incarico, il compenso richiesto. Quello stesso articolo specifica che, qualora questo non avvenga la nomina è nulla. Ma questa previsione normativa sottintende una dinamica particolare.

Non è detto che l'Assemblea debba necessariamente conoscere il compenso richiesto dall'amministratore al momento della votazione, ben potendo darsi il caso che l'accettazione dell'incarico sia successivo alla nomina. Per converso, qualora l'amministratore interpellato presenti una offerta prima dell'assemblea, tale offerta è da considerarsi come una accettazione anticipata dell'eventuale incarico.

D'altronde, che l'indicazione analitica del compenso possa aversi anche in un momento successivo alla nomina è necessario quando ci si trova in presenza di una nomina giudiziale dell'amministratore.

 

In quel caso il compenso, generalmente, non viene indicato nel decreto di nomina da parte del Tribunale (che secondo l'interpretazione prevalente non ha competenza sulla fissazione del compenso dell'amministratore), ed è l'amministratore stesso al momento di comunicare ai condomini l'accettazione della nomina ricevuta a dover indicare quale sia il proprio compenso.

Un altro aspetto problematico della questione è quello dell'indicazione analitica.

C'è chi pensa che sia necessario che l'amministratore indichi e quantifichi il compenso per ciascuna voce relativa alle attività che vede fare per il condominio, tuttavia tale interpretazione è da ritenersi errata. Quando si parla della necessità di indicare analiticamente il compenso, si fa riferimento al fatto che il compenso che l'amministratore richiede nella propria offerta (o meglio nell'accettazione dell'incarico) è di regola omnicomprensivo dell'intera gestione.

L'amministratore, detto in altri termini, non può richiedere compenso aggiuntivo per voci non espressamente previste nell'accettazione dell'incarico a meno che l'assemblea gli riconosca quel compenso aggiuntivo sulla base della propria competenza esclusiva in materia che le è riconosciuta dall'art. 1135 c.c.

Proprio per questo motivo, al fine di evitare il rischio di non vedersi riconosciuto il compenso extra all'atto della delibera di lavori straordinari, molti amministratori inseriscono l'indicazione del compenso (su base percentuale) per i lavori straordinari all'interno dell'offerta di gestione.

Proprio per il fatto che il compenso dell'amministratore, in linea generale, è' da intendersi come omnicomprensivo, la necessità di indicazione analitica del compenso non richiede in linea assoluta che siano riportate più voci ben potendo essere indicato un compenso forfettario, così come ha stabilito il Tribunale di Bolzano con sentenza n. 214 del 24 Febbraio 2020.

I problemi ed i dubbi relativi al compenso non cessano con il cessare dell'incarico dell'amministratore. L'Art. 1129 c.c. Stabilisce, tra le altre cose che “alla cessazione dell'incarico, l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.

Questo pone un problema: dalla lettera della legge sembra che l'amministratore che non abbia i numeri per la riconferma debba lavorare gratis con tutto ciò che questo implica.

Ma che sia davvero così non è sicuro.

Sul punto, in senso contrario, è intervenuta una recente pronuncia giurisprudenziale, la sentenza del Tribunale di Sassari n, 1114/2022 che ha stabilito che tra la mancata riconferma e la nuova nomina l'amministratore abbia diritto al compenso.

 

Articolo a cura di Francesco Ristori Monaco ©


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